Art. 659 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.