Art. 659 
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai  concorsi  per  ufficiali
                         dei ruoli speciali 
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno  di
servizio e gli  ufficiali  inferiori  delle  forze  di  completamento
possono partecipare, in relazione al titolo  di  studio  posseduto  e
senza  aver  superato  il  40°  anno  d'eta',  ai  concorsi  per   il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali. 
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma  prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento sono iscritti in  ruolo,  con  il  grado
rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.