Art. 660
                         Immissioni in ruolo

1.  Per  le  immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle
vacanze  complessive  esistenti  nei  ruoli  normali  e  speciali  di
ciascuna Forza armata.
2.  Il  numero  degli  ufficiali  da  immettere annualmente nei ruoli
normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo,
le   vacanze  esistenti  nell'organico  complessivo  degli  ufficiali
inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo
del predetto organico.