Art. 741 
 
                            Libera uscita 
 
1. I volontari in  ferma  prefissata  con  meno  di  dodici  mesi  di
servizio, gli allievi delle scuole, delle  accademie  e  degli  altri
istituti di istruzione militare fruiscono di  libera  uscita  secondo
turni od orari stabiliti dalle disposizioni in  vigore  per  ciascuna
Forza armata. 
2. Quanto previsto al comma 1  si  applica,  altresi',  al  rimanente
personale in ferma che pur non avendo  l'obbligo  dell'accasermamento
fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale. 
3. I turni e orari predetti devono essere resi  pubblici  nell'ambito
di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 
4. Il comandante  di  compagnia  o  reparto,  competente  secondo  le
disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o  Corpo  armato,  puo'
anticipare o prorogare l'orario  della  libera  uscita  dei  militari
dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta  per  motivate
esigenze, mediante concessione di permessi.