Art. 741 Libera uscita 1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata. 2. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresi', al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale. 3. I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 4. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.