Art. 742 
 
                         Licenze e permessi 
 
1. Le licenze sono concesse ai militari  dalle  competenti  autorita'
gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 
2. A richiesta degli interessati  l'autorita'  gerarchica  competente
puo' concedere, per particolari esigenze, permessi  per  periodi  non
superiori alle 24 ore. 
3.  Il  militare  in  licenza  deve  osservare  le  apposite   norme;
l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 
4. Al militare in licenza o  in  permesso  puo'  essere  ordinato  di
rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.