Art. 742 Licenze e permessi 1. Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 2. A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica competente puo' concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 4. Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.