Art. 745 
 
 Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari 
 
1. Nei luoghi militari: 
a) e' consentita la detenzione di abiti civili  o  altri  oggetti  di
proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali
di  alloggiamento,  fatta  salva  la  conservazione  del  corredo  ed
equipaggiamento militare; 
b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita'
superiore, in relazione a particolari esigenze  di  sicurezza,  anche
temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o
cinematografiche o di apparecchiature  per  registrazioni  foniche  o
audiovisive; 
c) e' vietata  la  detenzione  di  armi  e  munizioni  di  proprieta'
privata, a eccezione delle armi di ordinanza; 
d) e' sempre vietata  la  detenzione  di  apparecchi  trasmittenti  o
ricetrasmittenti. 
2. Per il personale dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia   di   finanza,   in   relazione   agli   specifici   compiti
istituzionali, si applicano le particolari  disposizioni  emanate  in
materia.