Art. 745 Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari 1. Nei luoghi militari: a) e' consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive; c) e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' privata, a eccezione delle armi di ordinanza; d) e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.