Art. 746 
 
                        Uso dell'abito civile 
 
1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e'  disciplinato
dall'articolo 1351 del codice. 
2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito  civile  e'  disciplinato  da
apposite disposizioni di servizio. 
3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo  o
indumento caratteristico dell'uniforme. 
4. Per il personale dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia   di   finanza,   in   relazione   agli   specifici   compiti
istituzionali, si applicano le particolari  disposizioni  emanate  in
materia.