Art. 747 
 
          Dipendenza dei militari in particolari condizioni 
 
1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non  militari
oppure enti della  Difesa  retti  da  personale  non  militare  hanno
dipendenza: 
a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto; 
b) disciplinare, dall'autorita' militare di volta in  volta  indicata
dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 
2.  Apposite  disposizioni  regolano  la  dipendenza   dei   militari
destinati presso comandi, unita' o enti internazionali. 
3. I militari in attesa di destinazione,  in  aspettativa  o  sospesi
dall'impiego o dal  servizio  dipendono  dai  comandi  o  dagli  enti
designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente: 
a) dal direttore  del  luogo  di  cura  medesimo,  se  ricoverato  in
stabilimento sanitario militare; 
b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro  comando
o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato,
se e' ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste  un  grado
superiore  a  quello  del  direttore  dello  stabilimento   sanitario
militare.