Art. 747 Dipendenza dei militari in particolari condizioni 1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza: a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto; b) disciplinare, dall'autorita' militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unita' o enti internazionali. 3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente: a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare; b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, se e' ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.