Art. 748 
 
                     Comunicazioni dei militari 
 
1. Il militare presente al corpo o  ente,  impedito  per  malattia  a
prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e,
in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. 
2. Al termine della malattia il militare deve  informare  prontamente
il superiore diretto. 
3. Il comandante di  corpo  o  del  distaccamento  ha  il  dovere  di
informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi
condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare  e'
affetto e il luogo in cui si trova ricoverato. 
4. Il militare che,  essendo  legittimamente  assente,  prevede,  per
malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare  al  corpo
entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o
in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli  si
trova; questo adotta  i  provvedimenti  del  caso  dandone  immediata
comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 
5. Il  militare  deve,  altresi',  dare  sollecita  comunicazione  al
proprio comando o ente: 
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; 
b) degli eventi in cui e'  rimasto  coinvolto  e  che  possono  avere
riflessi sul servizio.