Art. 748 Comunicazioni dei militari 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. 2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare e' affetto e il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve, altresi', dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui e' rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.