Art. 749 
 
                       Decesso di un militare 
 
1. In caso di  morte  di  un  militare  il  comando  di  appartenenza
provvede a: 
a) avvisare tempestivamente i familiari; 
b) effettuare le  comunicazioni  prescritte  delle  norme  in  vigore
presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; 
c) far inventariare e conservare  il  denaro  e  gli  altri  beni  di
proprieta' del defunto che si trovino presso il corpo; 
d)  far  ritirare  gli  oggetti   e   i   documenti   di   pertinenza
dell'Amministrazione in possesso del militare al momento del decesso; 
e) adottare, circa gli averi del defunto, le specifiche  disposizioni
a tal fine emanate; 
f) notificare la causa del decesso del militare  se  i  familiari  ne
fanno espressa richiesta e quando: 
1) e' comunicato l'accertamento medico in merito al decesso; 
2) non e' in corso un procedimento giudiziario tendente ad  accertare
le cause del decesso. 
2. Se il decesso avviene nella sede di servizio e se non vi sono  sul
posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando  di
appartenenza deve: 
a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge  sullo  stato
civile; 
b) far inventariare e conservare  il  denaro  e  gli  altri  beni  di
proprieta' del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia  militare
sia privato. 
3. Se il militare e' deceduto in localita' fuori dalla  sua  sede  di
servizio, l'autorita'  militare  nella  cui  competenza  territoriale
rientra  la   localita'   stessa   deve   informare   tempestivamente
l'autorita' da cui il militare dipende. 
4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si
applicano le disposizioni previste dalle apposite norme. 
5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare  non
deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.