Art. 144. I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa. Quando l'applicazione del guidanavetta puo' riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione di tessuti molto leggeri e con ordito molto debole, o quando la velocita' della navetta e' molto limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.