Art. 144. 
 
  I  telai  meccanici  di  tessitura  devono  essere   provvisti   di
apparecchio guidanavetta  applicato  alla  cassa  battente,  atto  ad
impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa. 
  Quando l'applicazione del guidanavetta puo' riuscire dannosa per il
prodotto, come nei casi di fabbricazione di tessuti molto  leggeri  e
con ordito molto debole, o quando la velocita' della navetta e' molto
limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito  da  reti
intelaiate, poste sui  fianchi  del  telaio,  atte  ad  arrestare  la
navetta in caso di fuoruscita.