Art. 568. 
                      Assegnazione provvisoria 
 
  1. Il personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario,  che  abbia
chiesto e non  ottenuto  il  trasferimento,  puo'  a  domanda  essere
provvisoriamente  assegnato  ad  una   delle   sedi   richieste   per
trasferimento. 
  2.  La  concessione  delle  assegnazioni  provvisorie  di  sede  e'
limitata alle sole  ipotesi  di  ricongiungimento  al  coniuge  o  di
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di  assistenza  ai  figli
minori o inabili ed ai genitori, o  per  gravi  esigenze  di  salute.
Hanno altresi' titolo a chiedere  l'assegnazione  provvisoria  coloro
che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto. 
  3. La domanda di  assegnazione  provvisoria  di  sede  puo'  essere
inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i
quali non abbiano  presentato  domanda  di  trasferimento  nei  tempi
stabiliti. 
  4. Le assegnazioni provvisorie di  sede  sono  disposte  per  posti
comunque  disponibili  per  l'intero  anno  scolastico  e  non   sono
consentite nei confronti del personale di prima nomina. 
  5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo  i
trasferimenti, i passaggi e le  utilizzazioni  sui  posti  vacanti  e
disponibili all'inizio di  ogni  anno  scolastico,  ad  eccezione  di
quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi
nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola  di  precedente
titolarita'. 
  6. Con la stessa ordinanza di  cui  all'articolo  566  il  Ministro
della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri
di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.