(Codice della navigazione-art. 981)
                              Art. 981. 
      (Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo). 
 
  L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque  interne,  i
quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad  aeromobile  caduto  o
atterrato in regioni desertiche, e' obbligatoria, in quanto possibile
senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo  equipaggio
e dei suoi passeggeri, oltre che nel  caso  previsto  negli  articoli
485, 974, quando a  bordo  della  nave  o  dell'aeromobile  siano  in
pericolo persone. 
 
  Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire,
che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un  aeromobile,
e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti  ad  accorrere  per
prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere  un  utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da
altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli  stesso
potrebbe portarla.