Art. 981.
(Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo).
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o
atterrato in regioni desertiche, e' obbligatoria, in quanto possibile
senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio
e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli
485, 974, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in
pericolo persone.
Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire,
che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile,
e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per
prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da
altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.