(Codice della navigazione-art. 982)
                              Art. 982. 
   (Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo). 
 
  Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto  incapaci,
rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il  comandante
dell'aeromobile soccorritore  e'  tenuto,  nelle  circostanze  e  nei
limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare  il  salvataggio,
o, quando cio' non sia possibile, l'assistenza delle persone. 
 
  E' del pari obbligatorio, negli  stessi  limiti,  il  tentativo  di
salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in  mare  o  in
acque interne in pericolo di perdersi.