(Codice della navigazione-art. 983)
                              Art. 983. 
     (Indennita' e compenso di assistenza a navi o aeromobili). 
 
  L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il
rifiuto espresso e ragionevole del comandante, da' diritto,  entro  i
limiti del valore dei  beni  assistiti,  al  risarcimento  dei  danni
subiti e al rimborso  delle  spese  incontrate,  nonche',  ove  abbia
conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. 
 
  Il compenso e' stabilito in  ragione  del  successo  ottenuto,  dei
rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli  sforzi  compiuti  e
del  tempo  impiegato,   delle   spese   generali   dell'impresa   se
l'aeromobile e' adibito allo scopo di prestare soccorso; nonche'  del
pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.