Art. 983.
(Indennita' e compenso di assistenza a navi o aeromobili).
L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il
rifiuto espresso e ragionevole del comandante, da' diritto, entro i
limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbia
conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei
rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e
del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se
l'aeromobile e' adibito allo scopo di prestare soccorso; nonche' del
pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.