(Codice della navigazione-art. 985)
                              Art. 985. 
  (Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di persone). 
 
  L'assistenza  e  il  salvataggio  di  persone  danno   diritto   al
risarcimento dei danni subiti e al rimborso  delle  spese  incontrate
dall'aeromobile soccorritore, solo nei  casi  e  nei  limiti  in  cui
l'ammontare relativo  sia  coperto  da  assicurazione,  ovvero  dalla
responsabilita' del vettore per mancato adempimento  dell'obbligo  di
assicurazione a norma dell'articolo 941. 
 
  Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati  effettuati
in occasione di operazioni di assistenza a navi  o  aeromobili  o  di
salvataggio di cose, l'assistenza e  il  salvataggio  di  persone,  i
quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto  a
un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto
dall'assicurazione  o  dalla  responsabilita'  del   vettore,   fatta
deduzione delle somme dovute per risarcimento dei  danni  e  rimborso
delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita  del
compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso  e'  determinato
in ragione dei rischi  corsi,  degli  sforzi  compiuti  e  del  tempo
impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone assistite
o salvate.