(Codice della navigazione-art. 987)
                              Art. 987. 
        (Concorso di operazioni e concorso di soccorritori). 
 
  Quando  da  uno  stesso   aeromobile   vengano   contemporaneamente
effettuati assistenza a nave o aeromobile  e  assistenza  a  persone,
ovvero  salvataggio  di  cose  e  salvataggio  di   persone,   ovvero
assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di
persone, l'ammontare dei danni e delle  spese  viene  equitativamente
ripartito tra le diverse operazioni compiute. 
 
  Quando ad una stessa operazione  di  assistenza  o  di  salvataggio
abbiano partecipato piu' aeromobili, al concorso dei soccorritori  si
applicano le disposizioni dell'articolo 970.