Art. 987.
(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).
Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente
effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero
assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di
persone, l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente
ripartito tra le diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio
abbiano partecipato piu' aeromobili, al concorso dei soccorritori si
applicano le disposizioni dell'articolo 970.