(Codice della navigazione-art. 988)
                              Art. 988. 
                    (Ripartizione del compenso). 
 
  Il  compenso  di  assistenza  o  di  salvataggio   spetta,   quando
l'aeromobile  non  sia  attrezzato  ed  equipaggiato  allo  scopo  di
prestare soccorso, per un terzo all'esercente  e  per  due  terzi  ai
componenti dell'equipaggio, tra i quali  la  somma  e'  ripartita  in
ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi'
dell'opera da ciascuno prestata. 
 
  La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio
non puo' essere convenzionalmente fissata in  misura  inferiore  alla
meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.