Art. 988.
(Ripartizione del compenso).
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando
l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di
prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai
componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma e' ripartita in
ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi'
dell'opera da ciascuno prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio
non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla
meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.