Art. 989.
(Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso).
La spesa per le indennita' e per il compenso dovuti all'aeromobile
in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita
fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli
469 e seguenti, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata
prestata contro il suo rifiuto.