(Codice della navigazione-art. 989)
                              Art. 989. 
      (Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso). 
 
  La spesa per le indennita' e per il compenso dovuti  all'aeromobile
in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita
fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli  articoli
469 e seguenti, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o  dell'aeromobile  in  pericolo  o  sia  stata
prestata contro il suo rifiuto.