(Codice della navigazione-art. 991)
                              Art. 991. 
                      (Azione dell'equipaggio). 
 
  Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per  il
conseguimento  del  compenso  di  assistenza  o  di  salvataggio,   i
componenti  dell'equipaggio  hanno  azione  per  la  parte  ad   essi
spettante del compenso stesso.