Art. 598. (Art. 137 del Testo Unico) ORGANI PREPOSTI Ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'ultimo comma dell'art 136 Testo Unico provvede il Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione per la polizia di frontiera e del trasporti. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al precedente comma, i Compartimenti della polizia stradale, alle dipendenze dei quali operano le Sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, nonche' le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi. Restano ferme le attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati.