(CODICE CIVILE-art. 923)
                              Art. 923. 
 
                 (Cose suscettibili di occupazione). 
 
  Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano  con
l'occupazione. 
 
  Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto  di
caccia o di pesca.