(CODICE CIVILE-art. 924)
                              Art. 924. 
 
                          (Sciami di api). 
 
  Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul  fondo
altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li
ha inseguiti entro  due  giorni  o  ha  cessato  durante  due  giorni
d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.