(CODICE CIVILE-art. 925)
                              Art. 925. 
 
                       (Animali mansuefatti). 
 
  Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti  dal  proprietario
nel fondo altrui, salvo il  diritto  del  proprietario  del  fondo  a
indennita' per il danno. 
 
  Essi appartengono  a  chi  se  ne  e'  impossessato,  se  non  sono
reclamati entro venti giorni  da  quando  il  proprietario  ha  avuto
conoscenza del luogo dove si trovano.