(CODICE CIVILE-art. 926)
                              Art. 926. 
 
              (Migrazione di colombi, conigli e pesci). 
 
  I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si
acquistano dal proprietario di queste, purche'  non  vi  siano  stati
attirati con arte o con frode. 
 
  La stessa norma si osserva per  i  colombi  che  passano  ad  altra
colombaia,  salve  le  diverse  disposizioni  di  legge  sui  colombi
viaggiatori.