(CODICE CIVILE-art. 929)
                              Art. 929. 
 
           (Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata). 
 
  Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza  che
si presenti il proprietario, la cosa oppure  il  suo  prezzo,  se  le
circostanze ne hanno richiesto la  vendita,  appartiene  a  chi  l'ha
trovata. 
 
  Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo  la  cosa  o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.