(CODICE CIVILE-art. 932)
                              Art. 932. 
 
                              (Tesoro). 
 
  Tesoro e' qualunque cosa mobile di pregio, nascosta  o  sotterrata,
di cui nessuno puo' provare d'essere proprietario. 
 
  Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.  Se
il tesoro e' trovato nel fondo altrui, purche' sia stato scoperto per
solo effetto del caso, spetta per meta' al proprietario del  fondo  e
per meta' al ritrovatore. La stessa disposizione  si  applica  se  il
tesoro e' scoperto in una cosa mobile altrui. 
 
  Per   il   ritrovamento   degli   oggetti   d'interesse    storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si  osservano
le disposizioni delle leggi speciali.