(CODICE CIVILE-art. 933)
                              Art. 933. 
 
     (Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici). 
 
  I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il  mare
rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo  le  rive  del
mare sono regolati dalle leggi speciali. 
 
  Parimenti si osservano le leggi speciali  per  il  ritrovamento  di
aeromobili e di relitti di aeromobili.