Art. 750 
 
              Comandanti di reparto e di distaccamento 
 
1. I comandanti di reparto o  di  distaccamento,  in  relazione  alle
esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari,  sono  stabiliti
da ciascuna Forza armata o Corpo  armato,  ai  sensi  dei  rispettivi
ordinamenti.