Art. 145.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo
precedente deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di
80 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m.
1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o
misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione di tessuti
leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e'
facoltativa;
b) ai telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo
o aventi una luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.