Art. 145. 
 
  L'apparecchio guidanavetta di  cui  al  primo  comma  dell'articolo
precedente deve essere applicato: 
    a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono  piu'  di
80 colpi al minuto primo o aventi una  luce-pettine  maggiore  di  m.
1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o
misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione  di  tessuti
leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del  guidanavetta  e'
facoltativa; 
    b) ai telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo
o aventi una luce-pettine maggiore di m. 2,  anche  se  adibiti  alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.