Art. 146. 
 
  L'apparecchio guidanavetta di cui al  primo  comma  dell'art.  144,
deve essere tale che: 
    a) se mobile,  assuma  automaticamente  la  posizione  di  lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il  telaio  e'  messo  in
moto; 
    b) le sue estremita' laterali non  distino  dalla  scatola  delle
navette piu' di mezza lunghezza di navetta. 
  L'efficienza  del  suddetto  apparecchio  deve  essere   assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.