Art. 146.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art. 144,
deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il telaio e' messo in
moto;
b) le sue estremita' laterali non distino dalla scatola delle
navette piu' di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.