Art. 147.
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri.
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una
lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una
lunghezza superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue
dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidita'
corrispondenti.