Art. 147. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore a: a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri. b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro; c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro. Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidita' corrispondenti.