Art. 147. 
 
  Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti  da  una  unica
barra avente un diametro inferiore a: 
    a) 12 millimetri se i tratti liberi della  barra  non  hanno  una
lunghezza superiore a 75 centimetri. 
    b) 14 millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra  hanno  una
lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro; 
    c) 20 millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra  hanno  una
lunghezza superiore a un metro. 
  Ove la sezione della barra sia  diversa  dalla  circolare,  le  sue
dimensioni devono essere  tali  da  offrire  resistenza  e  rigidita'
corrispondenti.