Art. 236. Nelle gallerie ad un binario nelle quali si effettua il trasporto del materiale a mano o con quadrupedi, se la sezione e' tale che al passaggio dei vagonetti una persona appoggiandosi alla parete non possa evitare di essere investita, debbono essere predisposte, a distanza non maggiore di 50 m l'una dall'altra, nicchie di riparo. Nelle curve la suddetta distanza e' ridotta a 20 m. Le nicchie devono avere dimensioni per ricovero di almeno due persone, essere mantenute sgombre ed essere indicate con segnalazioni ottiche o tinteggiate in bianco. Il transito del personale in gallerie dove si effettuano trasporti meccanici e' consentito subordinatamente al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) lungo uno dei lati delle gallerie sia sistemato un passaggio avente la larghezza di almeno 0,60 m fra la sagoma limite del convoglio e la parete e altezza sufficiente oppure siano predisposte a distanza non minore di 40 m l'una dall'altra nicchie di riparo. Nelle curve tale distanza deve essere ridotta a 20 m; b) la velocita' del convoglio non sia superiore a 2 m/sec. Nelle gallerie di carreggio ove non si verifichino le condizioni predette la circolazione del personale e' consentita solo quando sia sospeso il trasporto del materiale. In ogni caso durante il cambio dei turni il carreggio deve essere sospeso.