Art. 236. 
 
  Nelle gallerie ad un binario nelle quali si effettua  il  trasporto
del materiale a mano o con quadrupedi, se la sezione e' tale  che  al
passaggio dei vagonetti una persona  appoggiandosi  alla  parete  non
possa evitare di essere  investita,  debbono  essere  predisposte,  a
distanza non maggiore di 50 m l'una dall'altra,  nicchie  di  riparo.
Nelle curve la suddetta distanza e' ridotta a 20 m. 
  Le nicchie devono avere  dimensioni  per  ricovero  di  almeno  due
persone, essere mantenute sgombre ed essere indicate con segnalazioni
ottiche o tinteggiate in bianco. 
  Il transito del personale in gallerie dove si effettuano  trasporti
meccanici   e'    consentito    subordinatamente    al    verificarsi
congiuntamente delle seguenti condizioni: 
    a) lungo uno dei lati delle gallerie sia sistemato  un  passaggio
avente la larghezza di  almeno  0,60  m  fra  la  sagoma  limite  del
convoglio e la parete e altezza sufficiente oppure siano  predisposte
a distanza non minore di 40 m l'una  dall'altra  nicchie  di  riparo.
Nelle curve tale distanza deve essere ridotta a 20 m; 
    b) la velocita' del convoglio non sia superiore a 2 m/sec. 
  Nelle gallerie di carreggio ove non si  verifichino  le  condizioni
predette la circolazione del personale e' consentita solo quando  sia
sospeso il trasporto del materiale. 
  In ogni caso durante il cambio dei turni il carreggio  deve  essere
sospeso.