Art. 671.
(Sequestro conservativo).
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di
perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il
sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle
somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento.