(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 671)
                              Art. 671. 
                      (Sequestro conservativo). 
 
  Il giudice, su istanza del  creditore  che  ha  fondato  timore  di
perdere  la  garanzia  del  proprio  credito,  puo'  autorizzare   il
sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle
somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette  il
pignoramento.