Art. 993.
(Diritti ed obblighi del ritrovatore).
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita'
indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento,
farne denuncia all'autorita' aeronautica del luogo o in mancanza al
podesta' del comune, e, quando cio' sia possibile, consegnare le cose
ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei
relitti superi le lire cinquanta, alle autorita' predette.
Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla
decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila
lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu'.