(Codice della navigazione-art. 993)
                              Art. 993. 
               (Diritti ed obblighi del ritrovatore). 
 
  Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita'
indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal  ritrovamento,
farne denuncia all'autorita' aeronautica del luogo o in  mancanza  al
podesta' del comune, e, quando cio' sia possibile, consegnare le cose
ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei
relitti superi le lire cinquanta, alle autorita' predette. 
 
  Il ritrovatore che adempie agli obblighi  della  denuncia  e  della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla
decima parte del valore delle cose  ritrovate,  fino  alle  diecimila
lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu'.