(Codice della navigazione-art. 994)
                              Art. 994. 
           (Custodia e devoluzione delle cose ritrovate). 
 
  L'autorita' aeronautica che riceve in consegna le  cose  ritrovate,
provvede alla custodia di queste. 
 
  Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro
il termine prefissogli dall'autorita', o non si  presenti  entro  sei
mesi dall'avviso pubblicato, nel caso  in  cui  il  proprietario  sia
ignoto, dall'autorita' medesima a norma del  regolamento,  i  relitti
sono  devoluti  allo  Stato,  salvo  il   diritto   del   ritrovatore
all'indennita' e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.