Art. 994.
(Custodia e devoluzione delle cose ritrovate).
L'autorita' aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate,
provvede alla custodia di queste.
Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro
il termine prefissogli dall'autorita', o non si presenti entro sei
mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia
ignoto, dall'autorita' medesima a norma del regolamento, i relitti
sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore
all'indennita' e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.