(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 599)
                Art. 599. (Art. 138 del Testo Unico) 
                           CLASSIFICAZIONE 

 
  Le oblazioni, previste dall'art. 138 del Testo Unico si distinguono
in: 
    1) oblazioni, contemplate nel primo comma di detto articolo,  che
comportano il pagamento di cifre fisse da effettuare o immediatamente
all'accertatore, all'atto della contestazione della  contravvenzione,
o entro 15 giorni  dalla  contestazione  stessa  presso  l'Ufficio  o
Comando dal quale dipende l'accertatore e che deve essere  da  questi
indicato; 
    2) oblazioni, contemplate nel terzo comma dello stesso  articolo,
che comportano il pagamento di una somma corrispondente ad  un  sesto
del massimo della pena stabilita, da effettuare entro 15 giorni dalla
contestazione della contravvenzione presso l'Ufficio  o  Comando  dal
quale dipende l'accertatore e che deve essere da questi indicato; 
    3) oblazioni, contemplate al quarto comma  del  citato  articolo,
che comportano il pagamento di una somma corrispondente ad  un  terzo
del massimo della pena stabilita, da effettuare dal 16° al 60° giorno
dalla contestazione della contravvenzione presso l'Ufficio o  Comando
dal quale dipende l'accertatore e che deve essere da questi indicato. 
  Tutti i  pagamenti  previsti  nel  comma  precedente  possono,  nei
termini sopraindicati, essere effettuati anche a mezzo di  versamento
in conto corrente postale intestato all'Ufficio o Comando  dal  quale
dipende l'accertatore, che deve essere da questo indicato.