(CODICE CIVILE-art. 934)
                              Art. 934. 
 
                (Opere fatte sopra o sotto il suolo). 
 
  Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto
il suolo appartiene  al  proprietario  di  questo,  salvo  quanto  e'
disposto dagli articoli 935, 936, 937  e  938  e  salvo  che  risulti
diversamente dal titolo o dalla legge.