(CODICE CIVILE-art. 935)
                              Art. 935. 
 
   (Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui). 
 
  Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni  od
opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la  separazione
non e' chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non puo'  farsi
senza che si rechi  grave  danno  all'opera  costruita  o  senza  che
perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la
separazione, il risarcimento dei danni, se e' in colpa grave. 
 
  In ogni  caso  la  rivendicazione  dei  materiali  non  e'  ammessa
trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione.