(CODICE CIVILE-art. 936)
                              Art. 936. 
 
           (Opere fatte da un terzo con materiali propri). 
 
  Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da  un
terzo con suoi materiali, il proprietario del  fondo  ha  diritto  di
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. 
 
  Se il proprietario preferisce  di  ritenerle,  deve  pagare  a  sua
scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera  oppure
l'aumento di valore recato al fondo. 
 
  Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte,  esse  devono
togliersi a spese di colui che  le  ha  fatte.  Questi  puo'  inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni. 
 
  Il  proprietario  non  puo'  obbligare  il  terzo  a  togliere   le
piantagioni, costruzioni od opere, quando  sono  state  fatte  a  sua
scienza e senza opposizione o quando sono state fatte  dal  terzo  in
buona fede. 
 
  La rimozione non puo'  essere  domandata  trascorsi  sei  mesi  dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.