(CODICE CIVILE-art. 937)
                              Art. 937. 
 
           (Opere fatte da un terzo con materiali altrui). 
 
  Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un
terzo  con  materiali  altrui,  il  proprietario   di   questi   puo'
rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione
puo' ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. 
 
  La rivendicazione non e' ammessa trascorsi sei mesi dal  giorno  in
cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. 
 
  Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che  ne  ha  fatto  uso  e  il
proprietario del suolo che sia stato in  mala  fede  sono  tenuti  in
solido al pagamento di un'indennita' pari  al  valore  dei  materiali
stessi.  Il  proprietario  dei  materiali  puo'  anche  esigere  tale
indennita' dal proprietario  del  suolo,  ancorche'  in  buona  fede,
limitatamente al prezzo che  da  questo  fosse  ancora  dovuto.  Puo'
altresi' chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti  del
terzo che ne abbia fatto  uso  senza  il  suo  consenso,  quanto  nei
confronti  del  proprietario  del  suolo  che  in  mala  fede   abbia
autorizzato l'uso.