(CODICE CIVILE-art. 940)
                              Art. 940. 
 
                          (Specificazione). 
 
  Se taluno ha adoperato una materia  che  non  gli  apparteneva  per
formare una nuova cosa, possa o non possa la  materia  riprendere  la
sua prima forma, ne acquista la proprieta' pagando al proprietario il
prezzo della materia, salvo che  il  valore  della  materia  sorpassi
notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la  cosa
spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il  prezzo
della mano d'opera.