(CODICE CIVILE-art. 941)
                              Art. 941. 
 
                            (Alluvione). 
 
  Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente
e impercettibilmente nei fondi  posti  lungo  le  rive  dei  fiumi  o
torrenti, appartengono al proprietario del  fondo,  salvo  quanto  e'
disposto dalle leggi speciali.