Art. 942. (Terreno abbandonato dall'acqua corrente). Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Questo diritto non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare.