(CODICE CIVILE-art. 942)
                              Art. 942. 
 
             (Terreno abbandonato dall'acqua corrente). 
 
  Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente  si
ritira  da  una  delle  rive  portandosi  sull'altra,  appartiene  al
proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della  riva
opposta possa reclamare il terreno perduto. 
 
  Questo diritto non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare.