(CODICE CIVILE-art. 943)
                              Art. 943. 
 
                          (Laghi e stagni). 
 
  Il terreno che l'acqua  copre  quando  essa  e'  all'altezza  dello
sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago  o
dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare. 
 
  Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo  la
riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.