(CODICE CIVILE-art. 944)
                              Art. 944. 
 
                            (Avulsione). 
 
  Se un fiume o  torrente  stacca  per  forza  istantanea  una  parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e  la
trasporta verso  un  fondo  inferiore  o  verso  l'opposta  riva,  il
proprietario del fondo al quale si e'  unita  la  parte  staccata  ne
acquista la proprieta'.  Deve  pero'  pagare  all'altro  proprietario
un'indennita'  nei  limiti  del  maggior  valore  recato   al   fondo
dall'avulsione.