(CODICE CIVILE-art. 946)
                              Art. 946. 
 
                        (Alveo abbandonato). 
 
  Se un fiume o  torrente  si  forma  un  nuovo  letto,  abbandonando
l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con  le  due  rive.
Essi se lo  dividono  fino  al  mezzo  del  letto  medesimo,  secondo
l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.