Art. 669
                       Elementi di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato
di  servizio,  dal  libretto personale, dalla pratica personale o dai
documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di
concorso.
2.  Per  la  valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere
posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato
un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui
alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.
4.  Ogni  componente  della  commissione  giudicatrice  dispone,  per
ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto
di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.
5.  La  graduatoria  del  concorso  e'  formata  in base al punteggio
risultante  dalla  valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.