Art. 753 Area di applicazione 1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano a: a) tutte le navi della Marina militare, in qualunque posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale e' considerato come destinato a terra; b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unita' navali della Marina militare; c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate; d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.