Art. 753 
 
                        Area di applicazione 
 
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano a: 
a) tutte le  navi  della  Marina  militare,  in  qualunque  posizione
marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale e'
considerato come destinato a terra; 
b) personale militare e  personale  civile,  anche  non  appartenente
all'Amministrazione   della   difesa,   imbarcato,   di    passaggio,
accasermato o comunque presente a bordo  delle  unita'  navali  della
Marina militare; 
c) equipaggi militari e civili militarizzati  delle  navi  mercantili
impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate; 
d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.