Art. 754 
 
    Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale 
 
1. Il Capo di stato maggiore  della  Marina  militare  stabilisce  la
struttura  organizzativa  dei  comandi  incaricati   della   condotta
operativa delle  navi  della  Marina  militare,  tenuto  conto  delle
direttive di carattere generale in materia ordinativa  impartite  dal
Capo di stato maggiore della difesa. 
2. Le navi della  Marina  militare  possono  essere  alle  dipendenze
organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei  dipartimenti
militari marittimi, dei comandi militari  marittimi  autonomi,  degli
istituti di formazione, dei comandi navi  ausiliarie  e  del  Comando
raggruppamento subacqueo e incursori «Teseo Tesei». 
3. Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo,  squadriglie,
flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale». 
4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e  l'esecuzione
delle operazioni nonche' il conferimento delle relative  attribuzioni
e responsabilita' di comando sono contenute nell'apposita  disciplina
di Forza armata.