Art. 754 Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale 1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo e incursori «Teseo Tesei». 3. Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale». 4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonche' il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilita' di comando sono contenute nell'apposita disciplina di Forza armata.