Art. 758 
 
          Responsabilita' e compiti del comandante di nave 
 
1. Il comandante di nave: 
a) rappresenta la nave; 
b) ha la responsabilita': 
1) dell'esercizio del comando navale e di quanto previsto dal  codice
della navigazione, dal codice e dal regolamento per i  comandanti  di
navi da guerra; 
2) dell'organizzazione, dell'impiego e della direzione del  personale
dipendente; 
3) dell'efficienza e della sicurezza della nave; 
4) della conduzione della nave e del suo funzionamento; 
5)  dell'interpretazione  e  dell'applicazione  degli  ordini,  delle
disposizioni e delle norme di legge o di regolamento che  interessino
direttamente o indirettamente la nave e il personale imbarcato; 
6) degli archivi e della corrispondenza ufficiale della  nave,  della
tutela del segreto; 
7) dell'esercizio della necessaria azione di indirizzo e di vigilanza
sul regolare andamento dell'amministrazione della nave; 
8) della gestione amministrativa della cassa di bordo sulle  navi  se
tali compiti non sono affidati a ufficiali del Corpo di commissariato
militare marittimo; 
9) dell'addestramento tecnico professionale e  generale  dello  stato
maggiore e dell'equipaggio; 
c) per gli aspetti disciplinari ha su  tutto  il  personale  militare
imbarcato l'autorita'  conferita,  quale  comandante  di  corpo,  dai
regolamenti  vigenti.  Sui  civili  destinati  a  bordo  esercita  le
funzioni di capo ufficio. Esercita le funzioni di polizia giudiziaria
indicate dall'articolo 301 del codice penale militare di pace; 
d) provvede ad assegnare gli incarichi agli ufficiali e al  personale
imbarcato, se gli incarichi stessi non sono definiti nel dispaccio di
assegnazione  alla  destinazione;  se  intervengono  valutazioni   di
idoneita'  per  l'assolvimento  di  uno  specifico  compito,   avanza
motivate proposte di revoca e, in caso di urgenza, ha la facolta'  di
sostituire  nell'incarico  il  soggetto  inidoneo  in  attesa   delle
superiori determinazioni; 
e) mantiene vivi nel personale i doveri e gli impegni assunti con  il
giuramento; 
f) agisce di sua iniziativa  se  attendere  o  chiedere  ordini  puo'
incidere sulla tempestivita' e sull'efficienza dell'azione; 
g) informa tempestivamente l'autorita' sovraordinata se la  nave  non
e' nelle condizioni di eseguire, nei modi e nei  tempi  previsti,  la
missione assegnata; 
h) sulle navi la cui tabella di armamento non preveda  l'assegnazione
di un ufficiale del Corpo di commissariato militare marittimo,  o  in
caso di assenza o di impedimento del medesimo, assume le funzioni  di
ufficiale di stato civile; 
i) cura l'istruzione militare, marinaresca  e  tecnica,  lo  sviluppo
fisico, la cultura, il morale, la salute e l'igiene del  personale  e
si adopera, con i mezzi disponibili,  affinche'  esso  raggiunga  nel
piu' breve tempo possibile  il  miglior  grado  di  efficienza  e  di
addestramento. Pone attenzione, anche  attraverso  contatti  diretti,
alle  esigenze  personali  dei  componenti  lo   stato   maggiore   e
l'equipaggio; 
l) esige che gli  ufficiali  dirigano  con  equilibrio  il  personale
dipendente, si occupino di argomenti  di  organizzazione,  logistica,
studino sotto il profilo-tecnico-professionale  l'utile  impiego  dei
mezzi   offensivi   e   difensivi   della   nave,   si    interessino
preventivamente delle condizioni militari,  politiche  e  commerciali
dei paesi di previsto scalo.